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Il Collegio professionale degli Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari, Vigilatrici d'infanzia (IPASVI) è un Ente di diritto pubblico con personalità giuridica;
rappresenta la categoria presso tutte le istituzioni pubbliche e private: Ministeri, Parlamento, Enti, Uffici Giudiziari, ecc..
Con la Legge del 29 ottobre 1954, n.1049 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 1954 è stato istituito il Collegio degli Infermieri Professionali, degli Assistenti Sanitari, delle Vigilatrici d'Infanzia.
Tale Legge all'art.2 dice:
Sono estese ai Collegi costituitesi in base al precedente articolo, le norme contenute nel D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n.233 riguardante la ricostruzione degli Ordini delle professioni sanitarie e la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.
Tutela la professione e l'esercizio professionale e vigila affinché nell'esercizio della professione vengano rispettate le norme deontologiche.
Il Collegio non è solo uno strumento di disciplina, ma anche di difesa degli interessi dei professionisti.
L'Albo professionale è uno strumento mercè il quale l'Autorità giudiziaria e quella amministrativa possono conoscere coloro che esercitano una determinata professione per vigilare sulla loro attività ed anche applicare quelle sanzioni cui possono andare incontro.
I Professionisti Sanitari hanno un diritto assoluto, avendone i requisiti, ad ottenere l'iscrizione nell'Albo.
Il relativo atto ha natura di atto dovuto e senza di esso i professionisti non possono esercitare diritti che conseguono alla professione.
L'assemblea è composta da tutti gli iscritti all'Albo.
Si riunisce in seduta ordinaria entro gennaio di ogni anno per approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
Si riunisce in sede straordinaria ogni volta che il Presidente del Collegio o i relativi Consigli Direttivi lo ritengono opportuno, oppure su richiesta di un sesto degli iscritti all'Albo o quando si debba deliberare sui ricorsi avverso le tassazioni degli iscritti stabilite dal Consiglio.
Le funzioni dell'Assemblea sono:
È un organo eletto, con voti e scrutinio segreto, ogni tre anni dall'Assemblea degli iscritti.
Esso è composto di cinque, sette, nove o quindici membri a seconda che il numero degli iscritti all'Albo non superi i cento, cinquecento, millecinquecento o sia superiore ai millecinquecento.
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